36.- RECLAMO DELL’A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO T. 1945 AVVERSO REGOLARITA’ GARA
VIRTUS CHIANCIANO T. 1945/POL. D. ASINALONGA DEL 3.3.2013 (1-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 50 del 7.3.2013;
-il 3 marzo 2013 veniva disputata in Chianciano Terme (Si) per il
Campionato Regionale di 2′ Cat. la gara Virtus Chianciano T. 1945 –
Asinalonga che si concludeva col punteggio di 1 a 1.
L’A.S.D. Virtus Chianciano T. 1945 avanza rituale reclamo avverso la
validità dell’incontro evidenziandone l’irregolarita’ della gara a causa
della mancata sostituzione di un assistente di parte precedentemente
allontanato.
Il reclamo e’ fondato e va accolto. E’ rimasto infatti accertato il motivo,
decisivo ed insuperabile, che induce questo Giudice a ritenere che lo
svolgimento dell’incontro, per una parte del secondo tempo, fu irregolare.
Come emerge infatti sostanzialmente dal supplemento di referto redatto
dall’Ufficiale di gara, negli ultimi ventinove minuti di gioco, l’arbitro
fu coadiuvato solo da un assistente e non da due. La Regola 6 delle
”Regole di giuoco e decisioni ufficiali” e la relativa casistica lasciano
chiaramente intendere l’obbligatorieta’ della presenza di due coadiutori
dell’arbitro. La Regola predetta, infatti, prevede che in caso di
cessazione dell’incarico di un assistente, l’arbitro deve procedere alla
sua ”sostituzione”. In alcun caso viene deferita al Direttore di gara una
potesta’ surrogatrice dell’assistente, ma sempre viene imposta la presenza
di altra persona legittimata a svolgere le funzioni di collaboratore di
linea. Deve quindi concludersi che la presenza in campo di una terna
arbitrale completa sia necessaria ai fini della regolarita’ di un incontro.
Poiche’, nella fattispecie in esame, uno dei due assistenti fu allontanato
senza esser poi sostituito, come si evince dagli atti ufficiali, deve
intendersi che in sostanza operarono in campo negli ultimi 29 minuti di
gioco solo l’arbitro ed un assistente invece di due.
La gara e’ stata perciò irregolare nella seconda parte per la mancata,
obbligatoria collaborazione di uno dei due assistenti di linea. Tale vizio,
assoluto ed insanabile, determina l’accoglimento del reclamo proposto
dall’A.S.D. Virtus Chianciano T. 1945 di Chianciano Terme(Siena) per cui
questo Giudice ordina che sia disposta la ripetizione della gara Virtus
Chianciano T. 1945 – Asinalonga e che non sia addebitata la tassa.
CU del 28.3.13