CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
stagione sportiva 2014/2015 Gara Pieve a Toppo – Fratta S. Caterina (5-1) del 21/2/2015. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.34 dell’11/03/015 Delegazione Provinciale di Siena. Reclamo della società Pieve al Toppo avverso la seguente decisione del G.S. Gara del 21/ 2/2015 PIEVE AL TOPPO 06 – FRATTA S.CATERINA Con reclamo – ritualmente presentato – la Soc. ASD Fratta S. Caterina lamenta che la Soc. Pieve al Toppo, nella gara del 21.02.2015 del Campionato Juniores provinciali, ha utilizzato n. 5 giocatori fuori quota nati negli anni 1994 e 1995 e, per tale ragione, chiede che questo Giudice la condanni alla punizione sportiva della perdita della gara. La Società contro interessata, alla quale è stata ritualmente inviata copia di detto reclamo, non ha presentato controdeduzioni. In effetti, dagli atti di gara, risulta a questo Giudice che, nelle file del Pieve al Toppo sono stati impiegati i n. 5 giocatori indicati nel reclamo che, come confermano i dati anagrafici riferiti in distinta, risultano nati negli anni ’94 e ’95. Ciò determina il superamento del limite di 4 giocatori fuori quota previsto, per il Campionato Juniores Provinciali, dal CU N. 5 del 24/07/2014 sanzionato – ai sensi di detto Comunicato – con la perdita della gara.
PQM il Giudice Sportivo Territoriale di Siena, accogliendo il reclamo, assegna la gara a favore della Soc. Fratta S. Caterina col punteggio di 3-0 e ordina la restituzione della tassa reclamo ove già versata.
La reclamante sostiene che l’indicazione della data di nascita della calciatore Menci Matteo, riportata nella distinta di gara con i dati 27/11/95, è frutto di un errore materiale nella redazione della stessa. Tale errore può essere facilmente rilevato nei dati contenuti nella carta d’identità che era comunque allegata nei documenti ufficiali presentati all’arbitro. La reclamante, pertanto, chiede la cassazione della decisione del G.S. con ripristino del risultato della gara acquisito sul campo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Da un esame del documento d’identità allegato al reclamo si evince che la data di nascita del calciatore Menci Matteo è quella del 9/6/1996. Tale data è altresì confermata nell’elenco dei calciatori della società reclamante depositato presso la F.I.G.C. che la Corte, nell’ambito della sua attività istruttoria, ha provveduto ad esaminare, estraendone copia. Da quanto esposto pertanto, il reclamo della società deve essere accolto. Da notare comunque che in sede di primo grado di giudizio l’odierna reclamante, quale società contro interessata, non ha provveduto a depositare alcuna memoria in sua discolpa inducendo il Giudice, che forse avrebbe potuto indagare maggiormente richiedendo la copia del documento di identità del calciatore, a prendere il provvedimento oggi impugnato. In ultimo, da sottolineare che anche l’arbitro è incorso in una lacuna non controllando la corrispondenza dei dati in distinta con quelli riportati nei documenti di identità allegati alla stessa. Da quanto esposto il Collegio rileva che se fosse stata usata maggiore diligenza ed attenzione da parte dei soggetti interessati, questo giudizio si sarebbe potuto evitare e con esso il dispendio di tempo e denaro.
P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto cassa la decisione del G.S. ripristinando il risultato acquisito sul campo, ovvero la vittoria con il punteggio di 5-1 in favore della società Pieve al Toppo. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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